Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'Istituto  possono accedere, senza
esami  di  ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati
dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo
e,  mediante  esame  di  ammissione,  coloro  che,  sforniti  di tali
licenze,  abbiano  compiuto  il  14°  anno  di  eta'.  In  ogni  caso
l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti
di  carattere  sanitario  e  psicologico. Le condizioni di ammissione
alle  scuole  e  al  corsi  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c) e d)
dell'anzidetto   art.   3,   saranno   stabilite   dal  Consiglio  di
amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per
l'istruzione tecnica.