Art. 11.

  Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali
gli  alunni  sostengono  gli  esami  finali  per il conseguimento del
diploma  di qualifica. Al termine delle scuole di cui alla lettera a)
dello  art.  3,  gli alunni sostengono i relativi esami finali per il
conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
Al  termine  dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
art. 3 gli alunni conseguono un attestato.