Art. 12.

  Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola,
da  insegnanti  di  materie  tecniche e da insegnanti tecnici pratici
della  scuola  stessa  e  da due esperti delle categorie economiche e
produttive  interessate  anche  non  appartenenti all'Amministrazione
dello  Stato.  La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto
e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.