Art. 14.

  L'Istituto  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  e di autonomia
amministrativa,  ed  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica  istruzione.  Il  governo  amministrativo  dell'Istituto  e'
affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
    due rappresentanti, del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante
del  Comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e
agricoltura;  il  preside  dell'Istituto, che ha voto deliberative ed
esercita  le  funzioni  di  segretario.  La  nomina  del Consiglio di
amministrazione  e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione   il   quale   nomina,  altresi',  tra  i  consiglieri  il
presidente.  Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle
persone  e  quegli  enti  che  diano un notevole contributo tecnico o
economico al funzionamento dello Istituto.