Art. 15.

  Il   riscontro   della   gestione   finanziaria   e  amministrativa
dell'istituto  e' affidato a due revisori dei conti, del quali uno e'
nominato  dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  e l'altro dal
Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e
il  conto  consuntivo  e  compiono  tutte le verifiche necessarie per
assicurarsi  del  regolare  andamento della gestione dell'Istituto. I
revisori  sono nominati per la durata di un triennio e possono essere
confermati.