Art. 16.

  Il  Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne
sia   riconosciuta,   la  necessita'  il  Ministro  per  la  pubblica
istruzione  scioglie, con suo decreto il Consiglio di amministrazione
e   nomina   un   commissario   governativo   per   l'amministrazione
straordinaria,  fissando  il  termine  entro il quale il Consiglio di
amministrazione dovra' essere ricostituito.