Art. 16. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta, la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.