Art. 17.

  A  capo  dell'Istituto  e'  un  preside  il quale e', in ogni caso,
dispensato    dall'obbligo   dell'insegnamento.   Egli   sovraintende
all'andamento  didattico  e  disciplinare  dell'istituto  e  ne ha la
direzione  amministrativa.  A capo di ogni scuola e' un direttore che
risponde  verso  il  preside  dell'andamento didattico e disciplinare
della  scuola  da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate
per  incarico  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del
preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materia tecniche. Presso
l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside
che  lo  presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti
tecnici  pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva, il preside nel
governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione
dei  vari  insegnamenti  e il loro mutuo collegamento e da' parere su
ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.