Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli
Istituti  tecnici,  industriali, nonche' tra i direttori delle scuole
tecniche  industriali  che abbiano la necessaria competenza specifica
in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal
decreto  del  Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
Gli  altri  posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.