Art. 19.

  Il  personale  direttivo,  insegnante  e tecnico di ruolo che, alla
data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
trovasi   in   servizio   nell'Istituto   professionale  e  che,  per
l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia
nelle  mansioni  esercitate,  puo'  essere  inquadrato  nell'organico
dell'Istituto   professionale   sui   proposta   del   Consiglio   di
amministrazione,  previo  parere  di una Commissione tecnica nominata
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione, la quale sottoporra', il
suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti ai
posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento
e'  collocato  nel  posto  previsto  nell'annessa  tabella  organica,
conservando  i  diritti  acquisti di carriera e di stipendio previsti
dall'art.  6  del  regio  decreto-legge  6  maggio  1923, n. 1054. La
tabella  organica annessa al presente decreto, e firmata d'ordine del
Presidente  della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione
e  da  quello  per  il  tesoro,  indica  le  qualifiche e i posti dal
personale di ruolo e incaricato.