Art. 19. Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale sui proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra', il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti ai posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti dal personale di ruolo e incaricato.