Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale
incaricato  e  supplente  il  Consiglio  di  amministrazione provvede
direttamente in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione
professionale.   Un   relazione,   sia   alle   specifiche   esigenze
dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei
laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio
temporaneo  esperti  nel  campo della produzione e del lavoro. Quando
funzionino  scuole  coordinate  a  norma  dell'art.  7  del  presente
decreto, il personale di ruolo e e non di ruolo puo' essere assegnato
dalla  presidenza  sia,  alle  scuole della sede centrale, sia quelle
coordinate  che,  ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di
servizio.