Art. 21.

  Il  Consiglio  di  amministrazione puo' concedere, annualmente, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  proprio  bilancio, al personale e
direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non
computabili,  per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La  concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o
piu' delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno
1931,  n.  889,  ad  eccezione  del  personale  tecnico  incaricato e
temporaneo  per  il quale, ferme restando tutte le altre modalita', e
condizioni  indicate  dal  suddetto  art. 49, si prescinde dal limite
posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.