Art. 23.

  Per  quanto  riguarda,  gli  oneri  a  carico  degli  enti  locali,
all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,
lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 luglio 1960

                               GRONCHI

                                           MEDICI - TAVIANI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1961
  Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 29. - VILLA