Art. 3.

  Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
    a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano
a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
    b)  corsi  di  specializzazione  per  qualificati  che aspirano a
diventare specializzati;
    c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
    d)  corsi  di  integrazione  professionale per gruppi di mestieri
affini;
    e) corsi preparatori.