Art. 5.

  Con  deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla
approvazione  del  Ministero della pubblica istruzione, previo parere
del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le
sezioni  ed  i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e
vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni
annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni
e  corsi  potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa
rientrare  nelle  disponibilita'  di  bilancio dell'Istituto. Qualora
tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione,
non   possa   essere  sostenuta  dal  bilancio  dell'Istituto  potra'
provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante
la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio
del  Ministero  della  pubblica istruzione per l'istituzione di nuove
scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.