Art. 6.

  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  saranno
stabiliti  i  profili  professionali,  gli  orari e i programmi delle
sezioni  e  dei  corsi.  I  periodi di lezioni, di esercitazioni e di
vacanze  vengono  determinati,  caso per caso, dal preside, d'accordo
col  Consiglio  di presidenza, in relazione alle particolari esigenze
degli insegnamenti e degli allievi.