Art. 14.

  L'Istituto  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  e di autonomia
amministrativa,  ed  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione.
  Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio
di amministrazione costituito come appresso:
    due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
    un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
    un rappresentante del Comune;
    un   rappresentante   della  Camera  di  commercio,  industria  e
agricoltura;
    il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le
funzioni di segretario.
  La  nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto
del  Ministro  per  la pubblica istruzione il quale nomina, altresi',
tra i consiglieri il presidente.
  Possono  essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e
quegli  enti  che diano un notevole contributo tecnico o economico al
funzionamento dello Istituto.