Art. 19.

  Il  personale  direttivo  e  insegnante  di ruolo che, alla data di
pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi
in  servizio  nell'Istituto  professionale  e  che,  per  l'attivita'
svolta,  abbia  dimostrato  particolare  competenza  e  perizia nelle
mansioni    esercitate,    puo'   essere   inquadrato   nell'organico
dell'Istituto    professionale   su   proposta   del   Consiglio   di
amministrazione,  previo  parere  di una Commissione tecnica nominata
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  la quale sottoporra' il
suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al
posto da ricoprire.
  Il  personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel
posto  previsto  nell'annessa tabella organica, conservando i diritti
acquisiti  di  carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio
decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
  La  tabella  organica  annessa al presente decreto, vista e firmata
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  e da quello per il tesoro, indica le qualifiche
del personale di ruolo e incaricato.