Art. 6. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.