Art. 11.

  Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali
gli  alunni  sostengono  gli  esami  finali  per il conseguimento del
diploma di qualifica.
  Al  termine  delle  scuole di cui alla lettera a) dello art. 3, gli
alunni  sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della
patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
  Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
art. 3 gli alunni conseguono un attestato.