Art. 14.

  L'Istituto  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  e di autonomia
amministrativa,  ed  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione.
  Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio
di amministrazione costituito come appresso:
    due rappresentanti del Ministero della pubblici istruzione;
    un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
    un rappresentante del Comune;
    un   rappresentante   della  Camera  di  commercio,  industria  e
agricoltura;
    il preside dell'Istituto, che ha voto deliberative ed esercita le
funzioni di segretario.
  La  nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto
del  Ministro  per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresi',
tra i consiglieri il presidente.
  Possono  essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e
quegli  enti  diano  un  notevole  contributo  tecnico o economico al
funzionamento dello Istituto.