Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli
Istituti  tecnici  industriali,  nonche' tra i direttori delle scuole
tecniche,  industriali che abbiano la necessaria competenza specifica
in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal
decreto del Capo provvisorio dello, Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se ne ravvisi la opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.