Art. 2.

  Il  predetto  Istituto  professionale  ha  lo  scopo  di  preparare
personale  idoneo  all'esercizio  delle attivita' di ordine esecutivo
nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
  Esso  e'  costituito  dalle seguenti scuole professionali, ciascuna
delle quali comprende varie sezioni:
    1.  Scuola  professionale  per l'industria meccanica, con sezione
per:
       congegnatore meccanico.
    2.  Scuola  professionale  per l'industria elettrica, con sezione
per:
       elettricista impiantista a b. t.