Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli istituti tecnici statali.
  Per  la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di
amministrazione  provvede direttamente, in conformita' delle concrete
necessita' dell'istruzione professionale.
  In  relazione  alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico,
sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di
amministrazione  ne  puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel
campo della produzione e del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  coordinate  a  norma  dello  art. 7 del
presente  decreto,  il  personale di ruolo e non di ruolo puo' essere
assegnato  dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  coordinate  che,  ad  ogni  effetto, sono considerate sedi
ordinarie di servizio.