Art. 20. Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale. In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione ne puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.