Art. 10.

  I servizi antincendi comprendono:
    a) le scuole centrali;
    b) il Centro studi ed esperienze;
    c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e' ripartito in Comandi
provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
  Possono  essere  istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento
dei Comandi provinciali.