Art. 10. I servizi antincendi comprendono: a) le scuole centrali; b) il Centro studi ed esperienze; c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ripartito in Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza. Possono essere istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento dei Comandi provinciali.