Art. 100.

  L'integrazione  di  pensione  di cui all'articolo 12 della legge 27
dicembre  1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai
titolari  di  pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni
dipendenti  Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta
fino  all'entrata  in  vigore della presente legge, e' posta a carico
dello Stato.