Art. 100. L'integrazione di pensione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino all'entrata in vigore della presente legge, e' posta a carico dello Stato.