Art. 103.

  L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle
allegate  tabelle B) e C) sono subordinati ai possesso da parte degli
interessati,  del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti
per il personale statale non di ruolo.
  Al  personale  con mansioni salariali va attribuita la qualifica di
mestiere   in  relazione  alle  mansioni  effettivamente  esercitate,
qualifica  che  deve  essere  compresa  fra  quelle contemplate dalla
tabella  annessa  alla  legge  26  febbraio 1952, n. 67, e successive
modificazioni.  La  qualifica  di  mestiere cosi' attribuita comporta
l'assegnazione  di ciascun salariato alla corrispondente categoria di
cui  alla  predetta  tabella  ed  alla corresponsione del trattamento
economico previsto per la categoria medesima.
  Le  assunzioni  decorrono dal giorno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.