Art. 103. L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle allegate tabelle B) e C) sono subordinati ai possesso da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate, qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni. La qualifica di mestiere cosi' attribuita comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione del trattamento economico previsto per la categoria medesima. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.