Art. 104.

  Al  personale assunto ai sensi del precedente articoli si applicano
le  norme  sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti
rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non
di ruolo.
  Al  personale  impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le
disposizioni  di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 202, ed
alla  legge 5 giugno 1951, n. 376, di fini del collocamento nei ruoli
aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsto dagli articoli da
331  a  350  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
  Il  periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per
la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione
nelle categorie del personale non di ruolo statale.
  Il  collocamento  nei  ruoli  aggiunti e' limitato a coloro che, al
compimento  del  65°  anno di eta', si trovino ad avere un'anzianita'
complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio
di  ruolo  aggiunto,  nonche' di servizio statale non di ruolo per il
quale   e'   fatto   obbligo  di  riscatto  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni.
  La  domanda  di  riscatto  del  servizio  statale non di ruolo deve
essere  presentata,  contemporaneamente  a quella di collocamento nei
ruoli   aggiunti,  pena  la  decadenza  del  collocamento  nei  ruoli
aggiunti.