Art. 104. Al personale assunto ai sensi del precedente articoli si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo. Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 202, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, di fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsto dagli articoli da 331 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale. Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di eta', si trovino ad avere un'anzianita' complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonche' di servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli aggiunti.