Art. 105.

  Al  personale  di  cui  al  precedente  articolo  101 che non venga
comunque  assunto  alle  dipendenze  dello  Stato, e' corrisposta, in
aggiunta  al  trattamento  di  licenziamento, di cui ai secondo comma
dello  stesso  articolo  101,  una integrazione pari a tre mensilita'
dello  stipendio  o  della  paga e delle indennita' accessorie aventi
carattere  continuativo,  se  trattasi di impiegati, ovvero pari a 90
giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere
continuativo, se trattasi di personale salariato.
  Tale  integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni
spettanti  alla  data  di  risoluzione  del  rapporto di impiego o di
lavoro, ai sensi del precedente articolo 101.