Art. 107. Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilita'.