Art. 107.

  Ai   progetti  relativi  alla  costruzione  od  all'adattamento  di
immobili  da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal
Ministro  per  l'interno  ai  sensi  dell'articolo  21 della legge 27
dicembre   1941,  n.  1570,  e'  riconosciuto,  ai  fini  della  loro
esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilita'.