Art. 109.

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'interno  d'intesa  con  i  Ministri  per il tesoro e per la difesa,
sentito   il   Consiglio  di  Stato,  si  provvedera'  ad  emanare  i
regolamenti  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi
antincendi  nonche'  il regolamento di amministrazione e contabilita'
per   le   scuole  centrali,  il  centro  studi  ed  esperienze,  gli
ispettorati  di  zona,  i  comandi provinciali ed i distaccamenti dei
vigili del fuoco.
  Fino  a  quando  tali regolamenti non saranno emanati continuano ad
applicarsi,  in  quanto  compatibili  con  le  norme  contenute nella
presente  legge,  le  disposizioni  della  legge 27 dicembre 1941, n.
1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, numeri 699 e 701.