Art. 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvedera' ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi nonche' il regolamento di amministrazione e contabilita' per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco. Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, numeri 699 e 701.