Art. 11.

  I  Comandi  provinciali  hanno  sede  nei capoluoghi di provincia e
comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei
distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.
  Il   numero,   le  sedi  e  le  circoscrizioni  territoriali  degli
Ispettorati  di  zona  sono  determinati con decreto del Ministro per
l'interno.
  Il   numero,   le   sedi   e  le  circoscrizioni  territoriali  dei
distaccamenti  e  dei posti di vigilanza sono determinati con decreto
del  Ministro  per  l'interno,  in relazione alle esigenze delle zone
interessate,  tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza
da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli
interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.
  Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via
eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il
personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.