Art. 110. Alle spese derivanti dall'attuazione dello presente legge, escluse quelle di cui al precedente articolo 86, si provvede, Per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto; con lo stanziamento dei capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1960-61; e con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente articolo 1. Alla spesa relativa all'esercizio 1961-62, prevista in lire 13.100.000.000 si provvede: per lire 10.000.000.000 con lo stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto relativo alle somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese di gestione dei servizi antincendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1014; per lire 1 miliardo cinquecento milioni con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-1962 relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti; per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1961-62 concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1.000.000.00 con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente articolo 4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA