Art. 13. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro, si provvedera', ad emanare un regolamento per disciplinare, in relazione al precedente articolo ed all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le tariffe e le modalita' di pagamento per le prestazioni indicate negli articoli predetti. Con lo stesso regolamento, tenuto conto del costo di tali prestazioni, sara' disciplinata la corresponsione di indennita' orarie e compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi servizi fuori del turno ordinario e straordinario.