Art. 13.

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'interno,  d'intesa  col  Ministro per il tesoro, si provvedera', ad
emanare  un  regolamento per disciplinare, in relazione al precedente
articolo ed all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le
tariffe e le modalita' di pagamento per le prestazioni indicate negli
articoli predetti.
  Con   lo  stesso  regolamento,  tenuto  conto  del  costo  di  tali
prestazioni,  sara'  disciplinata  la  corresponsione  di  indennita'
orarie  e  compensi  al  personale  che abbia disimpegnato i relativi
servizi fuori del turno ordinario e straordinario.