Art. 14. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario. Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed e' soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.