Art. 14.

  Il  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue
in personale permanente e volontario.
  Il  personale  permanente  dedica  la  propria  attivita'  in  modo
esclusivo e continuativo al servizio.
  Il  personale  volontario  non e' vincolato da rapporto di impiego;
esso  e' chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti
il  bisogno  ed  e'  soggetto  agli  obblighi previsti dalla presente
legge.