Art. 16.

  Nell'esercizio  delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali
di  polizia  giudiziaria;  i vigili scelti ed i vigili sono agenti di
polizia giudiziaria.
  Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi
agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  di pubblica
sicurezza,  circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e
comunali.