Art. 16. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.