Art. 2. 
 
  Spetta al Ministero dell'interno provvedere: 
    a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al
precedente articolo; 
    b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle  materie
relative ai servizi stessi; 
    c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e
simili tenuti ad istituire un proprio servizio di  prevenzione  e  di
estinzione incendi, specificando la dotazione minima di  personale  e
di materiale per detto servizio, nonche' le relative  caratteristiche
tecniche.