Art. 2. Spetta al Ministero dell'interno provvedere: a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo; b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi; c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.