Art. 21. Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di eta'; 3) buona condotta e reputazione, nonche' appartenenza a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia; 4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80; 5) incondizionata idoneita' psicofisica anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi prossimi collaterali: per accertarla i concorrenti prima della prova scritta, vengono sottoposti al giudizio di una Commissione medica presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici nominati dal Ministro per l'interno, nonche' ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneita' alle esigenze dei servizi antincendi; 6) licenza elementare; 7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati. Non possono partecipare al concorso: gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato; coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari; i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti e' disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.