Art. 21. 
 
  Per partecipare  al  concorso,  i  concorrenti  debbono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    1) cittadinanza italiana; 
    2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per  le
categorie di candidati a  cui  favore  le  leggi  speciali  prevedono
deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i 28 anni di eta'; 
    3) buona condotta e reputazione, nonche' appartenenza a  famiglia
aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono,  quando  il  candidato
sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia; 
    4) statura non inferiore a metri 1,65 e  non  superiore  a  metri
1,80; 
    5) incondizionata idoneita' psicofisica  anche  in  relazione  ai
precedenti del candidato, dei suoi ascendenti  e  dei  suoi  prossimi
collaterali: per accertarla i concorrenti prima della prova  scritta,
vengono sottoposti al giudizio di una Commissione  medica  presieduta
dall'ispettore sanitario dei servizi  antincendi  e  formata  da  due
medici nominati dal Ministro  per  l'interno,  nonche'  ad  un  esame
psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneita' alle esigenze  dei
servizi antincendi; 
    6) licenza elementare; 
    7)  l'esercizio  di  uno  dei  mestieri  indicati  nel  bando  di
concorso, da comprovarsi con appositi certificati. 
  Non possono partecipare al concorso: 
    gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni  per  i
quali  sussista  una  delle  cause  di   preclusione   dal   suddetto
elettorato; 
    coloro che hanno cessato dal  servizio  permanente,  dalla  ferma
volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a  condanna
o per sanzioni disciplinari; 
    i  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
Amministrazione. 
  L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino  in  possesso
dei prescritti requisiti e' disposta dal Ministro per l'interno,  con
proprio motivato decreto.