Art. 26. Il corso per allievi vigili permanenti presso le scuole centrali antincendi e' svolto secondo il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle scuole. Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse e' composta di tre membri. Ogni Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna, una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti. L'allievo e' dichiarato idoneo se in ciascuna materia avra' riportato la votazione di almeno 18/30. Ad esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal comandante delle scuole, per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare la graduatoria degli idonei. Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro per l'interno. Il Ministro per l'interno puo' disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.