Art. 26.

  Il  corso  per  allievi vigili permanenti presso le scuole centrali
antincendi e' svolto secondo il programma di insegnamento determinato
dal regolamento delle scuole.
  Gli  esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie
fissate  in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni
nominate  dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse e' composta di
tre membri.
  Ogni  Commissione,  dopo  ciascuna  prova  di  esame,  assegna, una
votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.
  L'allievo  e'  dichiarato  idoneo  se  in  ciascuna  materia  avra'
riportato la votazione di almeno 18/30.
  Ad  esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono in
seduta   plenaria,   presieduta  dal  comandante  delle  scuole,  per
stabilire  la  media  complessiva  per  ciascun  allievo e formare la
graduatoria degli idonei.
  Gli  allievi  vigili  non riconosciuti idonei vengono esonerati dal
servizio con decreto del Ministro per l'interno.
  Il  Ministro  per  l'interno  puo'  disporre che tali allievi siano
ammessi  a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non
riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.