Art. 27.

  Il   comandante  delle  scuole  centrali  antincendi  trasmette  la
graduatoria  degli  allievi  vigili permanenti risultati idonei negli
esami  finali  al  Ministro  per  l'interno che, con proprio decreto,
provvede  - secondo l'ordine della graduatoria - alla nomina a vigile
permanente.