Art. 28.

  La  promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per
anzianita'  nei  limiti  dei posti disponibili tra i vigili che, alla
data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado,
abbiano  riportato  per  tale periodo una, qualifica, non inferiore a
"distinto"  e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di
stato.