Art. 28. La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianita' nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado, abbiano riportato per tale periodo una, qualifica, non inferiore a "distinto" e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato.