Art. 29.

  L'ammissione   ai  corsi  allievi  sottufficiali  permanenti  viene
effettuata:
    a)  nella  misura  di  un  quinto  dei posti disponibili mediante
concorso   per  esami  bandito  dal  Ministero  dell'interno,  tra  i
cittadini italiani.
  Nello  stesso  decreto  i  posti messi a concorso vengono ripartiti
nelle  diverse specialita' di mestiere occorrenti alle necessita' del
Corpo;
    b)  nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante
concorso  per  esami  tra  i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota
potra'  essere  anche  aumentata  fino  al raggiungimento della cifra
complessiva  dei  posti disponibili fissata annualmente dal Ministero
dell'interno  qualora  il  concorso  di cui alla lettera a) non abbia
dato il gettito stabilito.
  Ai  partecipanti  al  concorso  di cui alla lettera a) si applicano
tutte  le  norme  di  cui  al  precedente  articolo 21. Essi dovranno
inoltre:
    aver  compiuto  all'atto  del  bando  di  concorso  il  18° e non
superato  il  32°  anno  di  eta',  salvi  gli aumenti previsti dalle
disposizioni vigenti;
    possedere  il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di
primo grado:
    comprovare  di  essere  maestri  d'arte,  capo  tecnici  o operai
specializzati.
  I  vigili scelti ed i vigili in servizio nel Corpo nazionale vigili
del  fuoco  per  partecipare  al  concorso  per allievi sottufficiali
permanenti  dovranno,  alla data del bando di concorso, aver prestato
almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio, compreso il periodo di
allievo  vigile;  aver  dato prova di spiccate capacita', diligenza e
buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di
stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori
a "distinto".
  L'anzianita' di servizio richiesta, per l'ammissione al concorso di
cui alla lettera, b) e' ridotta:
    a  quattro  anni per coloro che risultino in possesso del diploma
di  istituto  di  istruzione secondaria di primo grado o altro titolo
equipollente  o  della  patente di mestiere rilasciata da un istituto
professionale industria e artigianato;
    a  tre  anni  per coloro che risultino in possesso del diploma di
istruzione  secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o
della  patente  di  mestiere  rilasciata  dall'istituto professionale
industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.
  Sono esclusi dal concorso:
    coloro   i  quali  per  due  volte  nei  precedenti  concorsi  di
ammissione  o  negli  esami  finali  del corso non abbiano conseguita
l'idoneita';
    coloro  i  quali  successivamente alla data del bando di concorso
abbiano riportato punizioni di stato.