Art. 29. L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata: a) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante concorso per esami bandito dal Ministero dell'interno, tra i cittadini italiani. Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialita' di mestiere occorrenti alle necessita' del Corpo; b) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potra' essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera a) non abbia dato il gettito stabilito. Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a) si applicano tutte le norme di cui al precedente articolo 21. Essi dovranno inoltre: aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non superato il 32° anno di eta', salvi gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti; possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado: comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati. I vigili scelti ed i vigili in servizio nel Corpo nazionale vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacita', diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a "distinto". L'anzianita' di servizio richiesta, per l'ammissione al concorso di cui alla lettera, b) e' ridotta: a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un istituto professionale industria e artigianato; a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco. Sono esclusi dal concorso: coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami finali del corso non abbiano conseguita l'idoneita'; coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato.