Art. 33.

  I  vincitori  del  concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 29
sono   ammessi  a  frequentare  i  corsi  per  allievi  sottufficiali
permanenti  presso  le  scuole centrali antincendi della durata di un
anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
  Al  termine  dei  primi  sei  mesi  gli  allievi sottufficiali sono
sottoposti  ad  esami  presso  le scuole per ottenere il passaggio al
secondo corso.
  Gli  allievi  che  abbiano  superato gli esami per la promozione al
secondo  corso  di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per
un   periodo  di  giorni  novanta  per  assolvere  funzioni  di  vice
brigadiere.
  L'ispettore  comandante  provinciale  al  termine  dei  tre mesi di
permanenza  esprime  il  proprio  motivato  parere circa la idoneita'
dell'allievo.
  Terminato  l'esperimento,  gli allievi rientrano alle scuole per il
completamento del corso.
  Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da
parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 32.
  Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche mille materie
previste dal regolamento delle scuole.
  Lo  svolgimento  di  dette  prove  avviene  con le stesse modalita'
indicate nel precedente articolo 26.
  La  graduatoria  degli  allievi  sottufficiali permanenti del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami finali,
e'  comunicata  al  Ministero  che  provvede  alla loro nomina a vice
brigadiere   permanente   del  predetto  Corpo  secondo  l'ordine  di
graduatoria.
  L'anzianita'   assoluta  e'  determinata  dalla  data  del  decreto
ministeriale  di  nomina,  l'anzianita'  relativa dal posto riportato
nella graduatoria.
  Al  vice  brigadieri  permanenti,  nominati  ai  sensi del presente
articolo,  e'  applicabile  la  disposizione  di cui al secondo comma
dell'articolo  25,  purche'  abbiano  prestato servizio per la durata
complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di allievo sottufficiale.