Art. 33. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 29 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono sottoposti ad esami presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso. Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni novanta per assolvere funzioni di vice brigadiere. L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprime il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo. Terminato l'esperimento, gli allievi rientrano alle scuole per il completamento del corso. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 32. Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche mille materie previste dal regolamento delle scuole. Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalita' indicate nel precedente articolo 26. La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami finali, e' comunicata al Ministero che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, l'anzianita' relativa dal posto riportato nella graduatoria. Al vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, e' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 25, purche' abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di allievo sottufficiale.