Art. 34.

  Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al
secondo  corso  di  istruzione  possono  essere ammessi a ripetere il
corso per non piu' di una volta.
  Al  termine  del  primo  corso  la  Commissione  esaminatrice  deve
pronunciarsi  sulla  idoneita' del giovane a ripetere il corso oppure
sulla sua idoneita' a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del
fuoco.
  Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della
nomina  a  vigile  sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono
conseguire la nomina a vigile permanente.
  Gli  allievi  che,  al  termine  del  secondo  corso,  non  vengono
giudicati  idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi
a  ripetere  il  secondo  corso  per  una  sola volta, e, qualora non
fossero  dichiarati  per la seconda volta idonei, possono, a domanda,
conseguire la nomina a vigile permanente.