Art. 35.

  I  vincitori  del  concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 29
sono  ammessi  a  frequentare  un  corso  per  allievo  sottufficiale
permanente  presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi
sei  sui  programmi  stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine
del  corso  gli  allievi  sono  sottoposti ad esami finali secondo le
modalita' stabilite dal precedente articolo 26.
  Gli  allievi  che  non  abbiano  superato  gli esami finali possono
essere  ammessi a ripeterne il corso, e, qualora non siano dichiarati
per la seconda volta idonei, vengono rimandati ai Comandi provinciali
di provenienza.