Art. 36. La promozione ai grado di brigadiere e' conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianita', di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacita' professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a "distinto" e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.