Art. 36.

  La  promozione  ai  grado di brigadiere e' conferita nei limiti dei
posti  disponibili,  per  anzianita'  congiunta  al  merito,  secondo
l'ordine  di  ruolo,  ai  vice  brigadieri  con  almeno  due  anni di
anzianita',  di  grado,  che abbiano dato prova di adeguata capacita'
professionale,  che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non
inferiori  a  "distinto"  e  che  non  abbiano  subito,  nei due anni
precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.