Art. 39. Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianita' di grado che abbiano dato prova di adeguata capacita', che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a "distinto" e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subito punizioni di stato.