Art. 39.

  Le  promozioni  al  grado  di  maresciallo  di  2ª  classe  vengono
conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' congiunta
al  merito,  secondo  l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe,
con  almeno tre anni di anzianita' di grado che abbiano dato prova di
adeguata  capacita',  che  nell'ultimo triennio siano stati giudicati
non  inferiori  a  "distinto"  e  che, alla data dello scrutinio, non
abbiano subito punizioni di stato.