Art. 4. A carico delle imprese di assicurazione e previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati. I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria, e per il commercio di intesa, con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato. Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.