Art. 4.

  A  carico delle imprese di assicurazione e previsto un contributo a
favore  dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare
totale  dei  premi  per  polizze  contro  i rischi dell'incendio, con
divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.
  I  contributi  a  carico  delle  singole  imprese  sono fissati, al
principio  di  ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria, e
per  il  commercio di intesa, con quello per il tesoro sulla base dei
premi   riscossi   durante   l'anno  precedente.  Lo  stesso  decreto
stabilisce  le  modalita'  ed  i  termini  per il versamento di detti
contributi all'entrata dello Stato.
  Non  sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le
assicurazioni  contro i danni per incendio concernenti i beni situati
nella  regione  Trentino-Alto  Adige,  soggette a contributo a favore
della  Cassa  antincendi  di detta regione, ai sensi dell'articolo 32
della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.