Art. 40.

  La  promozione  a  maresciallo  di 1ª classe ha luogo per meta' dei
posti  disponibili  mediante  concorso  per  esame  e  per  meta' per
anzianita' congiunta al merito.
  I  posti  eventualmente  non  conferiti  per  esame sono portati in
aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito.
  Possono  partecipare  al  concorso  per  esame  i marescialli di 2ª
classe  con  almeno due anni di anzianita' nel grado, che nell'ultimo
biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad "ottimo" e che, non
abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice
gli esami, punizioni di stato.
  Il  giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative
prove  e'  demandato  ad  una  apposita  Commissione,  composta  come
previsto, rispettivamente, nei successivi articoli 43 e 44.
  Possono essere promossi per anzianita' congiunta al merito, secondo
l'ordine  di  ruolo,  i  marescialli di 2ª classe, con almeno quattro
anni  di  anzianita'  di  grado,  che nell'ultimo quadriennio abbiano
riportato qualifica non inferiore a "ottimo" e che posseggano in modo
spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado
superiore.
  Coloro  che  conseguono  la  promozione per esame sono iscritti nel
ruolo  del  grado  superiore  prima di quelli promossi per anzianita'
congiunta al merito.
  I  marescialli  di  2ª classe che superino l'esame di concorso sono
esclusi   dalla  promozione  se  prima  dell'emanazione  del  decreto
ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.