Art. 40. La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per meta' dei posti disponibili mediante concorso per esame e per meta' per anzianita' congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito. Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª classe con almeno due anni di anzianita' nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad "ottimo" e che, non abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice gli esami, punizioni di stato. Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove e' demandato ad una apposita Commissione, composta come previsto, rispettivamente, nei successivi articoli 43 e 44. Possono essere promossi per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe, con almeno quattro anni di anzianita' di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "ottimo" e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore. Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianita' congiunta al merito. I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.