Art. 42.

  Le  promozioni  a  vigile  scelto e dai vari gradi di sottufficiale
permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.
  L'anzianita'   assoluta  e'  determinata  dalla  data  del  decreto
ministeriale  di  promozione;  l'anzianita'  relativa  e' determinata
secondo l'ordine della rispettiva, graduatoria formata al termine dei
corsi  o degli esami, salvo i casi di promozione per anzianita' o per
anzianita'  congiunta  al  merito, nei quali l'anzianita' relativa e'
stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.