Art. 42. Le promozioni a vigile scelto e dai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianita' relativa e' determinata secondo l'ordine della rispettiva, graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami, salvo i casi di promozione per anzianita' o per anzianita' congiunta al merito, nei quali l'anzianita' relativa e' stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.