Art. 43. Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue: 1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente; 2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore; 3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; 4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.