Art. 43.

  Le  Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi
di  maresciallo  di  3ª  classe  ed  a  maresciallo di 1ª classe sono
nominate  di  volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e
composte come segue:
    1)   da   un  vice  prefetto  in  servizio  presso  il  Ministero
dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
    2)  da  due  funzionari  della  carriera  direttiva del personale
tecnico  dei  servizi  antincendi,  con  qualifica  non  inferiore  a
ispettore superiore;
    3)  da  due  funzionari  della  carriera  direttiva del personale
amministrativo   del   Ministero   dell'interno,  con  qualifica  non
inferiore  a  direttore  di  sezione  in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi;
    4)  da  un  funzionario  della  carriera  direttiva del personale
amministrativo   del   Ministero   dell'interno,  con  qualifica  non
inferiore  a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi, segretario.